Sentenze della Cassazione penale di settembre-ottobre 2025
Sentenze della Cassazione penale di settembre-ottobre 2025
Riportiamo di seguito le principali sentenze della Corte di Cassazione penale in materia di sicurezza sul lavoro. L’articolo offre un’analisi puntuale dei casi più rilevanti, con approfondimenti su responsabilità, prevenzione e obblighi normativi.
Cassazione Penale, Sez. 4, 01 ottobre 2025, n. 32520
Omessa vigilanza sul corretto uso della scala a pioli doppia e caduta del lavoratore: responsabilità del preposto
Il fatto oggetto della sentenza
Un lavoratore, impegnato nella pulizia di finestre in un edificio, utilizzava una scala doppia a pioli senza adeguato trattenimento alla base. Durante l’attività ha perso l’equilibrio ed è caduto, riportando lesioni.
Il preposto era presente sul luogo di lavoro, ma non ha vigilato né impedito l’uso non conforme della scala. È stato quindi ritenuto responsabile per omessa vigilanza.
Punti chiave della sentenza
- Confermata la responsabilità del preposto per mancata supervisione effettiva
Riferimento: art. 19, comma 1, lett. a) D.Lgs. 81/08 – obbligo di vigilanza sulla corretta esecuzione delle attività e uso delle attrezzature - Uso della scala non sicuro → mancata verifica del corretto posizionamento e trattenimento
Riferimenti: art. 111 e art. 113 D.Lgs. 81/08 – obbligo di adottare misure per i lavori in quota e uso sicuro delle scale - Condotta del lavoratore non abnorme → il comportamento rientrava nell’attività assegnata, quindi non interrompe il nesso causale
Principio giurisprudenziale sull’errore prevedibile del lavoratore - Preposto presente → omissione evidente
La vigilanza non può essere solo formale: deve essere attiva e concreta
Cosa imparare e ricordarsi
- La funzione del preposto è operativa, non burocratica: deve intervenire subito quando vede comportamenti non sicuri
- La formazione e le procedure non bastano: serve controllo reale sul posto
- Le scale sono attrezzature critiche: obbligo di verificarne uso corretto (appoggio, trattenimento, stabilità)
- Il lavoratore che sbaglia non esonera il preposto, se il rischio era prevedibile
- Occorre dimostrare misure, istruzioni e vigilanza effettive (anche tramite registrazioni, sopralluoghi, richiami, ecc.)
Cassazione Penale, Sez. 4, 29 settembre 2025, n. 32255
Tre infortuni a causa della modifica di un macchinario volta a velocizzare l’operazione di inscatolamento del prodotto da consegnare con urgenza
Il fatto oggetto della sentenza
In un’azienda che produce deodoranti “roll-on”, si era verificato che la linea automatica di inscatolamento era in fase di avviamento e l’ultima macchina (cartonatrice) non era installata. Per rispettare una consegna urgente è stata realizzata una modifica al macchinario: al posto della macchina automatica è stato posizionato un tavolino + guida metallica allo scarico del nastro trasportatore, senza adeguata valutazione dei rischi e senza certificazioni. A seguito della modifica si sono verificati tre infortuni.
La sentenza del Corte di Cassazione (Sez. 4, 29 settembre 2025, n. 32255) ha rigettato i ricorsi presentati dagli imputati e ha confermato le condanne per lesioni personali colpose aggravate a carico dei responsabili.
Punti chiave della sentenza
- Il datore di lavoro e i soggetti che esercitano poteri decisionali o tecnici rilevanti (progettista, dirigente di fatto) hanno obblighi verso la sicurezza delle macchine (modifiche incluse)
- Le modifiche temporanee o “provvisorie” alle attrezzature richiedono una valutazione dei rischi, una verifica tecnica, istruzioni e formazione
- Il nesso causale fra la modifica del macchinario e gli infortuni è stato riconosciuto: la modifica ha creato un nuovo rischio non gestito
- La posizione di garanzia è stata ricostruita anche per soggetti “di fatto” se concreti poteri decisionali sono stati esercitati (es. progettista esterno che organizza la linea)
- La produzione urgente non legittima l’uso di attrezzature o configurazioni non sicure
Cosa imparare e ricordarsi
- Qualsiasi modifica a macchinari o attrezzature, anche temporanea va valutata (art. 28 D.Lgs. 81/08), verificata e documentata
- Le attrezzature devono essere conformi ai requisiti di sicurezza stabiliti (artt. 70 e 71 D.Lgs. 81/08); modifiche non autorizzate possono rendere l’attrezzatura “non conforme”
- Formazione, istruzioni, controlli operativi e documentazione devono coprire anche la nuova configurazione di lavoro
- In caso di infortunio, la mancata documentazione o la modifica non gestita rappresentano elementi notevoli per la responsabilità
- Urgenza produttiva non equivale a deroga alla sicurezza: va sempre preservata la tutela dei lavoratori
Cassazione Penale, Sez. 4, 24 settembre 2025, n. 31880
Infortunio con la macchina per l’alimentazione del mangano di stiratura non idonea. Esclusa l’abnormità della condotta del lavoratore
Il fatto oggetto della sentenza
In una stireria industriale, il datore di lavoro aveva messo a disposizione una macchina per l’alimentazione del mangano di stiratura che risultava non idonea dal punto di vista della protezione antinfortunistica (rulli scoperti, zone di schiacciamento non protette, passaggi angusti tra carrelli e macchinario).
Una lavoratrice, nell’effettuare un movimento dalla postazione verso il pulsante di cambio piega, urtò un carrello e la mano destra rimase schiacciata tra un rullo e un nastro trasportatore non protetto, riportando lesioni significative.
La Corte d’Appello confermò la responsabilità del datore di lavoro per lesioni colpose gravi a causa della mancata adeguata protezione della macchina.
In Cassazione il ricorso è stato rigettato: è stata confermata la condanna e esclusa la qualificazione della condotta della lavoratrice come abnorme (cioè imprevedibile o eccentrica rispetto all’attività normale).
Punti chiave della sentenza
- La macchina non era dotata delle protezioni previste (rulli scoperti, zone di interazione critiche) e ciò configurava una violazione delle norme antinfortunistiche e della direttiva macchine (in base al D.Lgs. 17/2010, all.1, punto 1.3.7)
- Il datore di lavoro ha la posizione di garanzia: deve verificare che le attrezzature siano sicure, che i dispositivi di protezione siano installati e mantenuti, e che l’ambiente di lavoro non comporti rischi residui non gestiti
- L’assenza della protezione in corrispondenza di un punto ad alto rischio – un rullo in cui un arto poteva rimanere intrappolato – ha reso la macchina “incompatibile” con le regole della sicurezza: tale incompatibilità è stata causa efficiente dell’infortunio.
- Il comportamento della lavoratrice non è stato ritenuto abnorme: l’azione (spostarsi per raggiungere il pulsante di cambio piega) rientrava nelle mansioni e condizioni di lavoro e non era eccentrica rispetto al rischio che la macchina presentava. Ciò significa che non si è potuto attribuire l’infortunio a una condotta straordinaria del lavoratore che escludesse la responsabilità del datore.
Cosa imparare e ricordarsi
- Ogni macchina deve essere protetta e conforme alle normative (D.Lgs. 81/08, 17/2010). La valutazione dei rischi deve identificare tutti i punti critici e l’ambiente circostante, e l’attrezzatura non va usata se mancano protezioni o lo spazio di lavoro è insufficiente.
- Anche se il lavoratore ha una parte di responsabilità, non basta che abbia fatto un errore: se la macchina e l’ambiente erano insicuri, la condotta lavorativa “normale” (non abnorme) può portare comunque alla responsabilità del datore di lavoro
- La documentazione (manuale d’uso, DPI, formazione, layout area, manutenzione) e il controllo operativo dell’efficacia delle protezioni devono essere attivi e dimostrabili: in caso contrario, l’assenza di tali elementi rafforza la responsabilità aziendale
Fonti
Olympus | Cassazione Penale – olympus.it