Sentenze della Cassazione penale di marzo 2026
Sentenze della Cassazione penale di febbraio 2026
Riportiamo di seguito le principali sentenze della Corte di Cassazione penale in materia di sicurezza sul lavoro. L’articolo offre un’analisi puntuale dei casi più rilevanti, con approfondimenti su responsabilità, prevenzione e obblighi normativi.
Cassazione Penale, Sez. 4, 27 marzo 2026, n. 11746
Lesioni ad una mano durante lo smontaggio di uno stampo da un macchinario industriale. Irrilevante il peso del carico. Responsabilità del datore di lavoro e 231
Il fatto oggetto della sentenza
Un lavoratore era impegnato nelle operazioni di smontaggio di uno stampo installato su un macchinario industriale. Durante la fase di rimozione, lo stampo si spostava improvvisamente, provocando lo schiacciamento della mano dell’operatore e causandogli gravi lesioni.
L’attività veniva svolta senza adeguati sistemi di sostegno o di messa in sicurezza del carico, né erano previste procedure operative specifiche per lo smontaggio. Inoltre, mancava una valutazione puntuale del rischio connesso alla fase manutentiva.
La difesa sosteneva che il peso dello stampo fosse limitato e che ciò rendesse l’evento imprevedibile o non particolarmente rischioso. La Cassazione ha invece affermato che l’entità del peso del carico è irrilevante, poiché anche elementi non particolarmente pesanti possono causare lesioni gravi in caso di movimenti incontrollati.
I giudici hanno confermato la responsabilità del datore di lavoro e anche la responsabilità amministrativa dell’Ente, ritenendo l’infortunio espressione di una carenza organizzativa.
Punti chiave della sentenza
- Irrilevanza del peso del carico: il rischio di schiacciamento sussiste anche per elementi non particolarmente pesanti se non adeguatamente stabilizzati
- Omessa valutazione della fase di smontaggio (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008): il DVR non considerava i rischi connessi alle operazioni manutentive
- Mancanza di procedure e sistemi di sostegno (artt. 15 e 71 D.Lgs. 81/2008): non erano previste misure tecniche per evitare movimenti accidentali dello stampo
- Responsabilità datoriale: il datore deve organizzare le attività manutentive con modalità sicure e controllate
- Responsabilità dell’Ente (D.Lgs. 231/2001, art. 25-septies): l’evento è stato ritenuto conseguenza di una colpa di organizzazione
Cosa imparare e ricordarsi
- Anche componenti non particolarmente pesanti devono essere messi in sicurezza durante smontaggio e manutenzione
- Le fasi di manutenzione richiedono valutazioni specifiche e procedure dedicate
- Devono essere previsti sistemi di sostegno, bloccaggio o messa in sicurezza dei carichi
- L’assenza di organizzazione e controllo può comportare responsabilità penale e responsabilità 231 dell’azienda
- La prevenzione riguarda il controllo dei movimenti accidentali, non solo il peso del materiale
Cassazione Penale, Sez. 4, 26 marzo 2026, n. 11322
Recupero manuale della sansa con coclea attiva all’interno del frantoio: esclusa l’abnormità della condotta del lavoratore
Il fatto oggetto della sentenza
Un lavoratore addetto a un frantoio oleario interveniva manualmente per recuperare della sansa accumulata all’interno di un impianto dotato di coclea in movimento.
L’operazione veniva effettuata con la macchina ancora in funzione, introducendo la mano nella zona di lavoro per liberare il materiale. Durante l’intervento l’arto veniva agganciato dagli organi meccanici della coclea, provocando gravi lesioni.
Dall’istruttoria emergeva che l’intervento manuale costituiva una modalità operativa ricorrente, utilizzata per evitare blocchi della produzione. Non erano state predisposte procedure di sicurezza, né sistemi che impedissero l’accesso alle parti in movimento durante il funzionamento.
Il datore di lavoro veniva ritenuto responsabile per lesioni colpose aggravate. In Cassazione si sosteneva che il lavoratore avesse tenuto una condotta imprudente e arbitraria.
La Corte ha rigettato il ricorso, escludendo l’abnormità del comportamento e confermando la responsabilità datoriale.
Punti chiave della sentenza
- Accesso a organi in movimento non impedito (artt. 70 e 71 D.Lgs. 81/2008): la coclea non era adeguatamente protetta contro l’introduzione degli arti
- Mancata valutazione del rischio operativo (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008): non era stato analizzato il rischio di interventi manuali per sbloccare il materiale
- Assenza di procedure di sicurezza (art. 15 D.Lgs. 81/2008): non erano previste modalità operative che imponessero l’arresto della macchina prima dell’intervento
- Prassi lavorativa tollerata: il recupero manuale con impianto attivo era una modalità di fatto accettata
- Condotta non abnorme del lavoratore: l’azione rientrava nel ciclo lavorativo e nel rischio tipico da prevenire
Cosa imparare e ricordarsi
- È vietato intervenire manualmente su organi in movimento, anche per sblocchi rapidi della produzione
- Le macchine con coclee devono essere dotate di protezioni efficaci e non aggirabili
- Le operazioni di pulizia o rimozione materiali devono prevedere arresto, isolamento e messa in sicurezza dell’impianto
- Le prassi operative di fatto non sicure fondano la responsabilità del datore di lavoro
- Il comportamento del lavoratore non è abnorme quando deriva da modalità operative prevedibili e tollerate
Cassazione Penale, Sez. 4, 26 marzo 2026, n. 11320
Omessa valutazione del rischio durante le operazioni di assemblaggio del sistema “paranco-girapezzi”
Il fatto oggetto della sentenza
Un lavoratore era impegnato nelle operazioni di assemblaggio di un sistema di sollevamento denominato “paranco-girapezzi”, utilizzato per la movimentazione e rotazione di componenti meccanici.
Durante la fase di montaggio, alcuni elementi del sistema perdevano stabilità o si muovevano in modo incontrollato, determinando una situazione di pericolo che sfociava nell’infortunio del lavoratore, colpito o schiacciato dai componenti in fase di installazione.
Dall’istruttoria emergeva che l’attività di assemblaggio veniva svolta senza una specifica analisi dei rischi, in assenza di procedure operative dettagliate e senza la previsione di idonei sistemi di sostegno o bloccaggio dei componenti durante il montaggio.
Il datore di lavoro veniva ritenuto responsabile per lesioni colpose aggravate, poiché non aveva valutato il rischio connesso a una fase lavorativa distinta, diversa dall’utilizzo ordinario dell’attrezzatura.
La Cassazione ha confermato la responsabilità, sottolineando che l’obbligo di prevenzione riguarda anche le attività di installazione e assemblaggio.
Punti chiave della sentenza
- Omessa valutazione della fase di assemblaggio (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008): il DVR non considerava i rischi connessi al montaggio del sistema
- Movimentazione e stabilità dei componenti (artt. 15 e 71 D.Lgs. 81/2008): mancavano misure tecniche per garantire il bloccaggio e la sicurezza durante l’installazione
- Attività distinta dall’uso ordinario: anche le fasi di montaggio devono essere oggetto di specifiche procedure di sicurezza
- Responsabilità datoriale: il datore deve organizzare le operazioni straordinarie o non routinarie in modo sicuro
- Prevedibilità del rischio: la perdita di stabilità dei componenti era un evento tipico dell’attività di assemblaggio
Cosa imparare e ricordarsi
- Anche le operazioni di assemblaggio e installazione devono essere oggetto di valutazione specifica dei rischi
- I componenti movimentati durante il montaggio devono essere stabilizzati e bloccati
- Le attività non routinarie richiedono procedure operative dedicate
- Il datore di lavoro deve pianificare la sicurezza anche nelle fasi temporanee o occasionali
- La mancata analisi di una fase lavorativa autonoma comporta responsabilità prevenzionistica
Cassazione Penale, Sez. 3, 12 marzo 2026, n. 9573
Graffiatrice industriale utilizzata senza i dispositivi previsti dal manuale d’uso: confermata la condanna del datore di lavoro
Il fatto oggetto della sentenza
Un lavoratore riportava una lesione alla mano mentre utilizzava una graffiatrice industriale impiegata per l’assemblaggio di componenti.
L’infortunio si verificava durante il ciclo produttivo quando l’operatore, operando in prossimità della zona di lavoro, veniva colpito dall’organo attivo della macchina. Dall’accertamento emergeva che la graffiatrice era utilizzata senza alcuni dispositivi di sicurezza indicati nel manuale d’uso, tra cui protezioni o sistemi di comando destinati a impedire l’accesso alle parti pericolose.
L’azienda aveva consentito l’utilizzo dell’attrezzatura in tale configurazione, senza adeguare la macchina alle prescrizioni del costruttore e senza prevedere misure alternative equivalenti.
Il datore di lavoro veniva condannato per lesioni colpose aggravate e la Cassazione ha confermato la responsabilità, sottolineando che l’uso difforme dalle indicazioni del manuale costituisce violazione degli obblighi prevenzionistici.
Punti chiave della sentenza
- Uso della macchina difforme dal manuale (artt. 70 e 71 D.Lgs. 81/2008): il datore deve garantire l’utilizzo dell’attrezzatura secondo le istruzioni del costruttore
- Dispositivi di sicurezza mancanti: l’assenza delle protezioni previste aumentava il rischio di contatto con gli organi lavoratori
- Obbligo di adeguamento o misure equivalenti (art. 15 D.Lgs. 81/2008): non erano state adottate soluzioni tecniche alternative idonee
- Responsabilità datoriale: l’uso improprio della macchina è imputabile all’organizzazione aziendale
- Prevedibilità del rischio: il contatto con la zona operativa era un evento tipico in assenza di protezioni
Cosa imparare e ricordarsi
- Le macchine devono essere utilizzate esattamente secondo il manuale del costruttore
- L’assenza dei dispositivi previsti equivale a utilizzo non sicuro dell’attrezzatura
- Se una protezione non è utilizzabile, devono essere adottate misure tecniche equivalenti
- Il datore di lavoro deve verificare concretamente la configurazione reale delle macchine
- L’uso difforme dalle istruzioni comporta responsabilità anche in assenza di modifiche strutturali
Cassazione Penale, Sez. 4, 02 marzo 2026, n. 8190
Macchina sbavatrice non conforme e infortunio: confermata la responsabilità dei datori di lavoro per carente valutazione dei rischi e sistemi di sicurezza inadeguati
Il fatto oggetto della sentenza
Un lavoratore riportava gravi lesioni alla mano durante l’utilizzo di una macchina sbavatrice impiegata per la finitura di componenti metallici.
Nel corso della lavorazione, l’operatore entrava in contatto con organi in movimento non adeguatamente protetti, con conseguente trascinamento o schiacciamento dell’arto. L’istruttoria accertava che la macchina risultava non conforme ai requisiti di sicurezza, in quanto priva di adeguate protezioni o dotata di sistemi non idonei a impedire l’accesso alle zone pericolose.
Inoltre, il documento di valutazione dei rischi non analizzava in modo specifico le modalità operative della sbavatrice, né prevedeva procedure di utilizzo sicure o misure tecniche adeguate.
I datori di lavoro venivano ritenuti responsabili per lesioni colpose aggravate. La Cassazione ha confermato la condanna, evidenziando la carente valutazione dei rischi e l’inadeguatezza dei sistemi di sicurezza adottati.
Punti chiave della sentenza
- Macchina non conforme (artt. 70 e 71 D.Lgs. 81/2008): la sbavatrice non era dotata di protezioni efficaci contro il contatto con organi in movimento
- Valutazione dei rischi carente (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008): il DVR non considerava le specifiche modalità di utilizzo dell’attrezzatura
- Sistemi di sicurezza inadeguati (art. 15 D.Lgs. 81/2008): mancavano misure tecniche idonee a eliminare o ridurre il rischio
- Responsabilità datoriale: i datori devono verificare la conformità e l’efficacia reale delle protezioni
- Prevedibilità del rischio: il contatto con parti in movimento era un evento tipico dell’attività
Cosa imparare e ricordarsi
- Le macchine devono essere conformi e dotate di protezioni efficaci, non solo formalmente presenti
- Il DVR deve analizzare le modalità reali di utilizzo delle attrezzature
- I sistemi di sicurezza devono impedire concretamente l’accesso alle zone pericolose
- Il datore di lavoro deve verificare la sicurezza effettiva della macchina in uso
- La mancata conformità tecnica e organizzativa comporta responsabilità prevenzionistica
Fonti
Olympus | Cassazione Penale – olympus.it