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Sentenze della Cassazione penale di maggio 2026

Sentenze della Cassazione penale di maggio 2026

Riportiamo di seguito le principali sentenze della Corte di Cassazione penale in materia di sicurezza sul lavoro. L’articolo offre un’analisi puntuale dei casi più rilevanti, con approfondimenti su responsabilità, prevenzione e obblighi normativi.

Cassazione Penale, Sez. 4, 23 maggio 2026, n. 18427

Infortunio in impianto di betonaggio: caduta sulla griglia della tramoggia, omissione nel DVR delle misure di sicurezza e responsabilità del datore di lavoro

 

Il fatto oggetto della sentenza

Un lavoratore addetto a un impianto di betonaggio riportava gravi lesioni dopo essere caduto sulla griglia di protezione di una tramoggia durante un’attività di controllo e pulizia dell’impianto.

L’operatore era salito sulla griglia per verificare la presenza di materiale inerte che poteva ostacolare il corretto funzionamento della tramoggia e, se necessario, rimuoverlo mediante un apposito attrezzo. Durante tale operazione, il piede rimaneva incastrato nelle maglie della griglia, provocando la caduta e il conseguente infortunio.

Dall’istruttoria emergeva che il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) non disciplinava le modalità di accesso e di pulizia della zona interessata, né prevedeva specifiche misure di prevenzione per il rischio derivante dal transito dei lavoratori sulla griglia. Solo dopo l’infortunio l’azienda adottava procedure e prescrizioni più restrittive, introducendo limitazioni all’accesso e specifiche modalità operative.

Il datore di lavoro veniva condannato per lesioni colpose aggravate. La Cassazione ha confermato la responsabilità, escludendo che il comportamento del lavoratore potesse essere qualificato come abnorme.

Punti chiave della sentenza

  • Valutazione dei rischi incompleta (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008): il DVR non considerava i rischi connessi alle attività di controllo e pulizia della griglia della tramoggia
  • Mancata previsione di misure di sicurezza specifiche (art. 15 D.Lgs. 81/2008): non erano stati individuati percorsi, divieti o procedure idonee a prevenire il rischio di caduta o incastro
  • Accesso alla zona consentito o comunque non vietato: l’organizzazione del lavoro rendeva prevedibile la presenza di lavoratori sulla griglia per attività di verifica e pulizia
  • Interventi correttivi successivi all’infortunio: l’adozione di nuove procedure e limitazioni di accesso ha confermato la necessità di una preventiva gestione del rischio
  • Condotta del lavoratore non abnorme: il controllo della griglia e la rimozione di eventuali ostruzioni rientravano nelle attività connesse alle mansioni svolte e nel rischio tipico della lavorazione

 

Cosa imparare e ricordarsi

  • Il DVR deve considerare anche le attività accessorie, come controlli, ispezioni e pulizie degli impianti
  • Se l’accesso a una determinata area è prevedibile, il rischio deve essere valutato e gestito preventivamente
  • Le misure di sicurezza devono essere definite attraverso procedure operative chiare e specifiche
  • Gli interventi correttivi adottati dopo un infortunio possono evidenziare l’inadeguatezza delle misure precedentemente in vigore
  • La condotta del lavoratore non interrompe il nesso causale quando rientra nelle attività normalmente connesse alla lavorazione e ai rischi che il datore è tenuto a governare

Cassazione Penale, Sez. 4, 08 maggio 2026, n. 16547

Cesoia industriale non sicura e lesioni gravi al lavoratore: responsabilità del datore di lavoro e del RSPP

 

Il fatto oggetto della sentenza

Un lavoratore, inizialmente impiegato in attività tecniche e di progettazione, era stato progressivamente adibito anche alla correzione di manufatti metallici mediante una cesoia industriale a ghigliottina.

Durante una di queste operazioni, mentre stava misurando e rettificando un pezzo metallico, la cesoia si azionava improvvisamente, provocando il tranciamento di alcune dita della mano destra.

Dalle indagini emergeva che il macchinario era obsoleto e privo di adeguati dispositivi di protezione, in particolare di una griglia o di altri sistemi idonei a impedire l’accesso alla zona di taglio. Inoltre, il lavoratore non aveva ricevuto una formazione specifica sull’utilizzo della macchina né indicazioni adeguate sui rischi connessi all’attività svolta.

Venivano quindi chiamati a rispondere sia il datore di lavoro, sia il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). La Cassazione ha confermato le condanne, ritenendo che l’infortunio fosse riconducibile alle carenze organizzative e tecniche dell’azienda.

 

Punti chiave della sentenza

  • Macchinario non sicuro (artt. 70 e 71 D.Lgs. 81/2008): la cesoia non era dotata di sistemi efficaci per impedire il contatto con la zona di taglio
  • Obbligo del datore di lavoro di mettere a disposizione attrezzature sicure: il datore deve adottare le migliori soluzioni tecniche disponibili per eliminare o ridurre i rischi derivanti dall’uso delle macchine
  • Responsabilità del RSPP: il responsabile della prevenzione risponde quando omette di individuare e segnalare situazioni di rischio evidenti e di supportare adeguatamente il datore nella gestione della sicurezza
  • Formazione e informazione insufficienti (artt. 36 e 37 D.Lgs. 81/2008): il lavoratore era stato adibito a mansioni diverse senza adeguata preparazione
  • Condotta del lavoratore non abnorme: l’errore operativo dell’infortunato non ha interrotto il nesso causale, poiché il rischio derivava direttamente dall’assenza di adeguate protezioni sulla macchina

 

Cosa imparare e ricordarsi

  • Le cesoie industriali devono essere dotate di protezioni che impediscano l’accesso alla zona di taglio durante il funzionamento
  • Il datore di lavoro deve verificare che le attrezzature siano effettivamente sicure e adeguate agli standard tecnici vigenti
  • L’assegnazione di nuove mansioni richiede una formazione specifica e documentata
  • Il ruolo dell’RSPP non è meramente formale: l’individuazione e la segnalazione dei rischi costituiscono parte essenziale delle sue funzioni
  • L’errore del lavoratore non esclude la responsabilità dei garanti quando l’infortunio è favorito da carenze strutturali della macchina e dell’organizzazione aziendale

Cassazione Penale, Sez. 4, 06 maggio 2026, n. 16356

Infortunio alla mano della lavoratrice con la macchina per la preparazione della pasta fresca: mancanza di formazione ed esclusione del comportamento abnorme

 

Il fatto oggetto della sentenza

Una lavoratrice addetta alla preparazione della pasta fresca riportava un grave infortunio alla mano mentre utilizzava una macchina impiegata nelle lavorazioni alimentari.

Durante l’attività produttiva, la lavoratrice interveniva in prossimità degli organi meccanici in movimento della macchina e la mano rimaneva coinvolta nel meccanismo, provocando lesioni significative.

Dall’istruttoria emergeva che la lavoratrice non aveva ricevuto una formazione adeguata e specifica sui rischi connessi all’utilizzo dell’attrezzatura e sulle corrette modalità operative da adottare. Inoltre, le modalità di utilizzo della macchina e gli interventi necessari durante il ciclo di lavorazione non erano stati adeguatamente disciplinati sotto il profilo della sicurezza.

Il datore di lavoro veniva condannato per lesioni colpose aggravate. In Cassazione si sosteneva che l’evento fosse riconducibile a una condotta imprudente della lavoratrice. La Corte ha invece confermato la responsabilità datoriale, escludendo che il comportamento della dipendente potesse essere considerato abnorme o eccentrico rispetto alle mansioni svolte.

 

Punti chiave della sentenza

  • Formazione insufficiente (artt. 36 e 37 D.Lgs. 81/2008): la lavoratrice non era stata adeguatamente istruita sui rischi e sulle procedure di utilizzo della macchina
  • Obbligo di sicurezza delle attrezzature (artt. 70 e 71 D.Lgs. 81/2008): il datore deve garantire che le macchine siano utilizzate in condizioni di sicurezza e secondo procedure corrette
  • Mancata gestione del rischio operativo: le attività svolte in prossimità degli organi in movimento richiedevano specifiche misure preventive e istruzioni operative
  • Condotta non abnorme della lavoratrice: il comportamento tenuto rientrava nelle attività lavorative prevedibili e nel rischio tipico che il datore era tenuto a governare
  • Responsabilità del datore di lavoro: l’assenza di adeguata formazione e organizzazione della sicurezza ha avuto un ruolo determinante nel verificarsi dell’infortunio

 

Cosa imparare e ricordarsi

  • La formazione specifica deve essere commisurata alle attrezzature effettivamente utilizzate dai lavoratori
  • Le macchine con organi in movimento richiedono procedure operative chiare e adeguate misure di protezione
  • Il datore di lavoro deve verificare che i lavoratori abbiano compreso i rischi e le modalità corrette di utilizzo delle attrezzature
  • Un comportamento imprudente del lavoratore non esclude la responsabilità datoriale quando rientra nelle attività normalmente prevedibili
  • La formazione e l’organizzazione del lavoro rappresentano strumenti essenziali per prevenire gli infortuni nelle lavorazioni alimentari

Fonti

Olympus | Cassazione Penale – olympus.it

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