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Sentenze della Cassazione penale di gennaio 2026

Sentenze della Cassazione penale di gennaio 2026

Riportiamo di seguito le principali sentenze della Corte di Cassazione penale in materia di sicurezza sul lavoro. L’articolo offre un’analisi puntuale dei casi più rilevanti, con approfondimenti su responsabilità, prevenzione e obblighi normativi.

Cassazione Penale, Sez. 4, 28 gennaio 2026, n. 3337

Infortunio mortale durante l’attività di manutenzione: eludibilità dei dispositivi di sicurezza, prassi contra legem e omessa valutazione del rischio manutentivo

 

Il fatto oggetto della sentenza

Un lavoratore addetto alla manutenzione di un impianto industriale perdeva la vita mentre interveniva su una macchina automatica in funzione, nel corso di un’operazione finalizzata alla rimozione di un blocco o alla sistemazione di un’anomalia del ciclo produttivo.

L’intervento veniva eseguito senza il completo arresto dell’impianto e con i dispositivi di sicurezza disattivati o aggirati, secondo una prassi operativa consolidata all’interno dell’azienda, tollerata – se non implicitamente autorizzata – dall’organizzazione del lavoro. Durante l’operazione, il lavoratore veniva coinvolto dagli organi in movimento, riportando lesioni mortali.

Dalle indagini emergeva che il rischio connesso alle attività di manutenzione non era stato adeguatamente valutato nel documento di valutazione dei rischi e che mancavano procedure formali, specifiche e sicure per l’esecuzione di tali interventi.

I giudici di merito affermavano la responsabilità del datore di lavoro per omicidio colposo aggravato, ritenendo che l’evento fosse riconducibile a carenze strutturali e organizzative nella gestione della sicurezza.
La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la condanna e ribadendo che la presenza di prassi contra legem e di dispositivi facilmente eludibili integra una grave violazione degli obblighi prevenzionistici.

 

Punti chiave della sentenza

  • Valutazione del rischio manutentivo carente (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008): il DVR non contemplava in modo specifico i rischi legati alle operazioni di manutenzione, ordinaria e straordinaria.
  • Dispositivi di sicurezza eludibili (artt. 70 e 71 D.Lgs. 81/2008; Allegato V): le protezioni risultavano facilmente aggirabili, consentendo l’accesso a parti pericolose con macchina in funzione.
  • Prassi operative contra legem: l’esecuzione degli interventi a impianto attivo costituiva una pratica tollerata, incompatibile con le regole di sicurezza.
  • Responsabilità datoriale piena: il datore di lavoro risponde anche delle prassi di fatto quando esse derivano da scelte organizzative o da carenze di controllo.
  • Condotta del lavoratore non abnorme: l’azione rientrava nelle modalità operative normalmente adottate, quindi nel rischio che il datore era tenuto a prevenire.

 

Cosa imparare e ricordarsi

  • Le attività di manutenzione sono tra le più rischiose e devono essere oggetto di una valutazione specifica, non generica
  • Le protezioni eludibili equivalgono a protezioni inefficaci: se possono essere aggirate, la responsabilità resta in capo al datore
  • Le prassi di fatto valgono quanto (e più) delle procedure scritte: se sono insicure, fondano la colpa datoriale
  • Non è sufficiente vietare formalmente comportamenti pericolosi: occorre organizzare il lavoro in modo che tali comportamenti non siano necessari o possibili
  • Il lavoratore che opera secondo modalità consolidate non assume una condotta abnorme, ma realizza un rischio tipico e prevedibile

Cassazione Penale, Sez. 4, 23 gennaio 2026, n. 2694

Infortunio da carichi sospesi e uso del trabattello: responsabilità del datore di lavoro per omessa valutazione dei rischi e formazione, irrilevanza della condotta imprudente del lavoratore

 

Il fatto oggetto della sentenza

Un lavoratore, impegnato in operazioni di montaggio/manutenzione in quota, stava operando su un trabattello mobile posizionato in prossimità di una zona in cui venivano movimentati carichi sospesi mediante apparecchi di sollevamento.

Durante l’attività, un carico sospeso oscillava o veniva movimentato sopra l’area di lavoro, colpendo il trabattello o il lavoratore stesso, che perdeva l’equilibrio e cadeva, riportando gravi lesioni personali.

Dall’istruttoria emergeva che l’azienda non aveva valutato il rischio interferenziale tra l’uso del trabattello e la movimentazione dei carichi sospesi, né aveva previsto misure organizzative di separazione delle attività o procedure operative sicure. Inoltre, il lavoratore non era stato adeguatamente formato sui rischi specifici connessi all’attività svolta.

Il datore di lavoro veniva condannato per lesioni colpose aggravate. In Cassazione si sosteneva che l’infortunio fosse riconducibile alla condotta imprudente del lavoratore, che si sarebbe esposto volontariamente al rischio.
La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la responsabilità datoriale.

 

Punti chiave della sentenza

  • Omessa valutazione dei rischi specifici e interferenziali (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008): il DVR non considerava il rischio derivante dalla compresenza di lavori in quota e carichi sospesi
  • Mancata adozione di misure organizzative (art. 15 D.Lgs. 81/2008): non erano previste procedure di coordinamento, delimitazioni o divieti di transito sotto carichi sospesi
  • Formazione inadeguata (artt. 36 e 37 D.Lgs. 81/2008): il lavoratore non era stato istruito sui rischi specifici dell’attività svolta e sulle corrette modalità operative
  • Uso del trabattello (art. 140 e Allegato XXIII D.Lgs. 81/2008): l’attrezzatura deve essere utilizzata in condizioni di sicurezza ambientale, escludendo interferenze pericolose
  • Irrilevanza della condotta imprudente del lavoratore: eventuali errori rientravano nel rischio lavorativo tipico, che il datore di lavoro era tenuto a prevenire

 

 

Cosa imparare e ricordarsi

  • I carichi sospesi non devono mai transitare sopra postazioni di lavoro o attrezzature occupate da persone
  • L’uso del trabattello richiede un contesto di lavoro sicuro, privo di interferenze con altre lavorazioni pericolose
  • La valutazione dei rischi deve considerare la compresenza di attività diverse, anche se svolte da lavoratori della stessa azienda
  • La formazione specifica è essenziale per rendere il lavoratore consapevole dei rischi reali dell’attività
  • La condotta imprudente del lavoratore non esclude la responsabilità datoriale quando il rischio era prevedibile e prevenibile

 

 

Cassazione Penale, Sez. 3, 13 gennaio 2026, n. 1091

Asfissia durante l’attività di manutenzione di un silos contenente mosto in fermentazione. Nessun comportamento abnorme del lavoratore

 

Il fatto oggetto della sentenza

Un lavoratore addetto alla manutenzione di un silos utilizzato per la fermentazione del mosto accedeva all’interno della struttura per effettuare un intervento tecnico. Il silos costituiva un ambiente confinato, caratterizzato dalla possibile presenza di gas asfissianti, in particolare anidride carbonica prodotta dal processo fermentativo.

Durante l’intervento, il lavoratore veniva colto da malore per carenza di ossigeno, perdendo conoscenza e riportando lesioni gravissime, poi risultate mortali. L’accesso al silos era avvenuto senza preventiva verifica dell’atmosfera interna, senza adeguata ventilazione, e in assenza di procedure di lavoro sicure per le attività in ambienti confinati.

Le indagini accertavano che il datore di lavoro non aveva valutato in modo specifico il rischio di asfissia, né aveva fornito al lavoratore formazione, informazione e addestramento adeguati sui pericoli connessi all’attività svolta.
I giudici di merito ritenevano sussistente la responsabilità datoriale per omicidio colposo aggravato. La Cassazione ha confermato la condanna, escludendo che la condotta del lavoratore potesse qualificarsi come abnorme.

Punti chiave della sentenza

  • Ambiente confinato e rischio asfissiante non valutato (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008): il DVR non considerava il pericolo derivante dalla presenza di gas prodotti dalla fermentazione
  • Violazione delle regole per lavori in ambienti confinati (art. 66 D.Lgs. 81/2008 e D.P.R. 177/2011): mancavano procedure di accesso sicuro, controlli atmosferici e misure di emergenza
  • Mancata formazione e addestramento (artt. 36 e 37 D.Lgs. 81/2008): il lavoratore non era stato reso consapevole dei rischi specifici né delle corrette modalità operative
  • Posizione di garanzia del datore di lavoro: l’obbligo di prevenzione include anche i rischi chimici e asfissianti connessi ai processi produttivi
  • Condotta del lavoratore non abnorme: l’intervento rientrava nelle mansioni assegnate e nelle prassi aziendali, quindi nel rischio tipico da governare

 

Cosa imparare e ricordarsi

I silos in fermentazione sono ambienti confinati ad alto rischio asfissiante, anche in assenza di segnali evidenti

L’accesso deve avvenire solo dopo verifica dell’atmosfera, ventilazione forzata e adozione di procedure formalizzate

La formazione specifica è essenziale per riconoscere i rischi invisibili (gas incolori e inodori)

Le attività di manutenzione richiedono una valutazione del rischio autonoma e dettagliata

Il lavoratore che opera secondo prassi aziendali non tiene un comportamento abnorme, anche se l’attività è pericolosa

 

Fonti

Olympus | Cassazione Penale – olympus.it

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