Sentenze della Cassazione penale di febbraio 2026
Sentenze della Cassazione penale di febbraio 2026
Riportiamo di seguito le principali sentenze della Corte di Cassazione penale in materia di sicurezza sul lavoro. L’articolo offre un’analisi puntuale dei casi più rilevanti, con approfondimenti su responsabilità, prevenzione e obblighi normativi.
Cassazione Penale, Sez. 4, 10 febbraio 2026, n. 5357
Braccio trascinato dal rullo. Rimozione delle protezioni da parte del preposto: confermata la responsabilità amministrativa dell’Ente
Il fatto oggetto della sentenza
Un lavoratore, impegnato nell’utilizzo di una macchina dotata di rulli in movimento, subiva un grave infortunio quando il braccio veniva trascinato all’interno dell’organo lavoratore.
L’evento si verificava perché le protezioni originariamente installate sulla macchina erano state rimosse o disattivate dal preposto, al fine di agevolare e velocizzare le operazioni produttive. Tale modifica consentiva l’accesso diretto alla zona pericolosa durante il funzionamento dell’impianto.
Dall’accertamento emergeva che la rimozione delle protezioni non era un episodio isolato, ma si inseriva in una prassi tollerata all’interno dell’organizzazione aziendale, in assenza di efficaci controlli e procedure.
Oltre alla responsabilità penale delle persone fisiche, veniva contestata anche la responsabilità amministrativa dell’Ente per il reato di lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme antinfortunistiche.
La Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito, ritenendo che la condotta del preposto fosse espressione di una carenza organizzativa imputabile alla società.
Punti chiave della sentenza
- Rimozione delle protezioni (artt. 70 e 71 D.Lgs. 81/2008): la macchina veniva utilizzata in condizioni non conformi ai requisiti di sicurezza
- Obblighi del preposto (art. 19 D.Lgs. 81/2008): il soggetto incaricato della vigilanza aveva contribuito alla violazione delle regole di sicurezza
- Difetto di organizzazione e controllo: l’azienda non aveva adottato misure idonee a prevenire o impedire la manomissione dei dispositivi di sicurezza
- Responsabilità dell’Ente (D.Lgs. 231/2001, art. 25-septies): l’infortunio è stato ritenuto conseguenza di una colpa di organizzazione, legata alla mancata adozione di modelli efficaci di prevenzione
- Nesso causale organizzativo: la rimozione delle protezioni è stata resa possibile da un sistema aziendale carente sotto il profilo della sicurezza.
Cosa imparare e ricordarsi
- La rimozione delle protezioni costituisce una violazione grave delle norme antinfortunistiche
- Il comportamento del preposto non esonera l’azienda: può anzi rivelare una carenza organizzativa
- L’Ente risponde quando l’infortunio deriva da mancanza di modelli organizzativi efficaci o di controlli reali
- La sicurezza non può essere subordinata a esigenze produttive
- I dispositivi di protezione devono essere non solo presenti, ma anche non manomissibili e costantemente vigilati
Cassazione Penale, Sez. 4, 06 febbraio 2026, n. 5037
Lesione alla mano durante l’uso di una sega circolare: la prassi contra legem avallata dal preposto o la nomina di un RSPP non esonerano il datore di lavoro
Il fatto oggetto della sentenza
Un lavoratore riportava una grave lesione alla mano mentre utilizzava una sega circolare durante le normali attività produttive.
L’infortunio si verificava mentre l’operatore eseguiva il taglio del materiale secondo una modalità operativa consolidata, che prevedeva l’utilizzo della macchina senza l’impiego di adeguati dispositivi di protezione o con protezioni inefficaci, al fine di rendere più agevole e rapido il lavoro.
Tale modalità costituiva una prassi aziendale tollerata, conosciuta dal preposto e non contrastata dall’organizzazione.
Il datore di lavoro veniva condannato per lesioni colpose aggravate. In sede di ricorso si sosteneva che la responsabilità dovesse essere esclusa in ragione della presenza di un RSPP nominato
e della condotta del preposto che aveva avallato la prassi operativa.
La Cassazione ha rigettato il ricorso, affermando che tali circostanze non esonerano il datore dalla propria posizione di garanzia.
Punti chiave della sentenza
- Prassi contra legem tollerata: l’uso della sega in condizioni non sicure costituiva una modalità operativa di fatto accettata
- Responsabilità del datore di lavoro (art. 18 D.Lgs. 81/2008): il datore resta garante della sicurezza anche in presenza di figure delegate
- Nomina dell’RSPP non liberatoria (artt. 17 e 31 D.Lgs. 81/2008): l’RSPP svolge funzioni di supporto tecnico, ma non assume obblighi decisionali o gestionali
- Obblighi del preposto (art. 19 D.Lgs. 81/2008): il suo comportamento non sostituisce né elimina la responsabilità datoriale
- Attrezzature di lavoro (artt. 70 e 71 D.Lgs. 81/2008): le macchine devono essere utilizzate con protezioni efficaci e secondo procedure sicure
Cosa imparare e ricordarsi
- La prassi operativa di fatto può generare responsabilità se contraria alle norme di sicurezza
- La nomina dell’RSPP non trasferisce la posizione di garanzia del datore di lavoro
- Il comportamento del preposto non esonera l’organizzazione se non viene vigilato
- Le macchine devono essere utilizzate solo con protezioni attive e modalità conformi
- La sicurezza deve essere governata dal datore anche nelle dinamiche operative quotidiane
Cassazione Penale, Sez. 5, 03 febbraio 2026, n. 4615
Caduta di montanti in acciaio nella fase di sgancio: obbligo di valutare il rischio nella singola fase lavorativa ed esclusione dell’abnormità della condotta del lavoratore
Il fatto oggetto della sentenza
Un lavoratore era impegnato nelle operazioni di movimentazione e posizionamento di montanti in acciaio mediante apparecchi di sollevamento.
Durante la fase di sgancio del carico, i montanti perdevano stabilità e cadevano, colpendo il lavoratore e provocandogli gravi lesioni personali.
L’evento si verificava nel corso di una fase operativa specifica – quella dello sgancio – che non era stata oggetto di una valutazione puntuale dei rischi, né supportata da procedure operative sicure per evitare la caduta accidentale dei materiali.
Il datore di lavoro veniva ritenuto responsabile per lesioni colpose aggravate. In sede di ricorso si sosteneva che l’infortunio fosse imputabile alla condotta imprudente del lavoratore nella gestione del carico.
La Cassazione ha rigettato il ricorso, evidenziando che il rischio doveva essere valutato nella singola fase lavorativa e che la condotta del lavoratore non poteva qualificarsi come abnorme.
Punti chiave della sentenza
- Valutazione del rischio per fasi (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008): il DVR deve analizzare non solo le attività generali, ma anche le singole fasi operative, come lo sgancio dei carichi
- Movimentazione dei carichi (art. 71 D.Lgs. 81/2008): l’uso di attrezzature di sollevamento richiede procedure idonee a prevenire la caduta del materiale
- Mancanza di misure organizzative (art. 15 D.Lgs. 81/2008): non erano previste modalità operative che garantissero stabilità e sicurezza durante lo sgancio
- Condotta del lavoratore non abnorme: l’azione si inseriva nel ciclo lavorativo normale e nel rischio tipico dell’attività
- Responsabilità datoriale: l’omessa valutazione di una fase critica integra violazione degli obblighi prevenzionistici
Cosa imparare e ricordarsi
- Ogni attività deve essere analizzata per fasi operative, non solo nel suo insieme
- Lo sgancio del carico è una fase ad alto rischio e richiede procedure dedicate
- Le attrezzature di sollevamento devono essere utilizzate con modalità organizzative sicure
- Il comportamento del lavoratore, se inserito nel ciclo normale di lavoro, non esclude la responsabilità datoriale
- La prevenzione passa anche dalla gestione dei momenti più critici dell’operazione
Fonti
Olympus | Cassazione Penale – olympus.it