Sentenze della Cassazione penale di dicembre 2025
Sentenze della Cassazione penale di dicembre 2025
Riportiamo di seguito le principali sentenze della Corte di Cassazione penale in materia di sicurezza sul lavoro. L’articolo offre un’analisi puntuale dei casi più rilevanti, con approfondimenti su responsabilità, prevenzione e obblighi normativi.
Cassazione Penale, Sez. 4, 01 dicembre 2025, n. 38782
Infortunio mortale del lavoratore travolto dal ribaltamento di una pila di eco-balle. Omessa predisposizione di idonee barriere e misure di protezione contro la caduta di materiali
Il fatto oggetto della sentenza
In un impianto di trattamento e recupero di rifiuti, un lavoratore addetto alle operazioni di pulizia dell’area di lavoro si trovava in prossimità di una zona di stoccaggio di eco-balle, costituite da materiali pressati e accatastati in verticale.
Durante l’attività lavorativa, una pila di eco-balle si ribaltava improvvisamente, travolgendo il lavoratore e provocandone il decesso per schiacciamento.
Al datore di lavoro veniva contestata la responsabilità per omicidio colposo aggravato, per non aver predisposto barriere di contenimento, delimitazioni delle aree di stoccaggio e misure di protezione idonee a prevenire il rischio di caduta dei materiali e l’esposizione dei lavoratori al pericolo.
I giudici di primo e secondo grado accertavano che il rischio di ribaltamento era prevedibile e che l’organizzazione dell’area non garantiva adeguati livelli di sicurezza. La Cassazione ha confermato integralmente la condanna, escludendo responsabilità alternative e ribadendo la posizione di garanzia del datore di lavoro.
Punti chiave della sentenza
- Rischio prevedibile e non gestito: il ribaltamento delle eco-balle era una conseguenza prevedibile delle modalità di accatastamento adottate
- Omissione di misure di protezione: mancavano barriere fisiche, sistemi di contenimento e delimitazioni chiare delle aree pericolose
- Violazione delle norme di sicurezza: il datore di lavoro non aveva protetto i posti di lavoro e le vie di circolazione dal rischio di caduta di materiali
- Colpa generica e specifica: sono state accertate carenze organizzative e violazioni puntuali delle regole di prevenzione
- Condotta del lavoratore non abnorme: anche eventuali comportamenti imprudenti rientravano nel rischio lavorativo che il datore era tenuto a governare
Cosa imparare e ricordarsi
- Lo stoccaggio in altezza o in verticale comporta sempre un rischio di caduta dei materiali che deve essere valutato nel DVR e gestito
- Le aree di stoccaggio devono essere fisicamente separate dalle zone di transito e di lavoro
- Le barriere e i sistemi di contenimento non sono opzionali quando vi è rischio di ribaltamento
- La responsabilità datoriale permane quando il rischio è prevedibile e prevenibile con misure tecniche e organizzative
- Non è necessario individuare con certezza la causa tecnica del ribaltamento se l’evento rientra nel rischio tipico non adeguatamente governato
Cassazione Penale, Sez. 4, 04 dicembre 2025, n. 39169
Infortunio alla mano con una pressa priva di protezione. Confermata la responsabilità del datore di lavoro
Il fatto oggetto della sentenza
Un lavoratore addetto all’uso di una pressa meccanica presso un’azienda operante nel settore manifatturiero riportava lesioni personali gravissime alla mano destra durante la fase di lavorazione. Il sinistro avveniva mentre il lavoratore, nell’eseguire una normale operazione di produzione o pulizia, entrava in contatto con gli organi in movimento della pressa.
L’attrezzatura era priva di adeguate protezioni della zona di stampo e funzionava con comando a pedale senza doppi comandi o dispositivi che impedissero l’accesso alle parti pericolose. Secondo i giudici di merito, tali carenze avevano reso possibile il contatto della mano del lavoratore con gli organi in movimento, causando l’infortunio.
Il datore di lavoro veniva condannato in primo e secondo grado per lesioni personali colpose aggravate (art. 590 c.p.) a motivo della violazione delle norme di sicurezza sul lavoro; in particolare, per non aver dotato la pressa di protezioni idonee, in violazione delle regole tecniche e delle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008.
Il ricorso in Cassazione proposto dal datore di lavoro è stato rigettato: la Corte ha confermato la responsabilità penale datoriale, ritenendo corrette l’analisi dei rischi e le omissioni cautelari e organizzative addebitate.
Punti chiave della sentenza
- Obbligo di protezione delle attrezzature (artt. 15, 28, 70 e 71 D.Lgs. 81/2008): la pressa doveva essere dotata di barriere, carter o sistemi di interblocco per impedire l’accesso alle zone pericolose
- Norme tecniche di riferimento (Allegato V D.Lgs. 81/2008): gli organi in movimento devono essere protetti o bloccati per evitare contatti accidentali con i lavoratori
- Misure alternative in caso di difficoltà tecniche: se le protezioni fisse non sono possibili, devono essere adottate soluzioni equivalenti, come doppi comandi o arresto rapido
- Prevedibilità del rischio: il contatto della mano del lavoratore con organi in movimento era un rischio noto e prevedibile, non gestito dall’azienda
- Responsabilità del datore di lavoro: l’omissione di misure di sicurezza efficaci integra colpa datoriale, anche in presenza di procedure generali di organizzazione, poiché mancava la valutazione concreta dei rischi specifici
Cosa imparare e ricordarsi
- Le attrezzature devono essere protette in conformità alle norme di legge e alle regole tecniche: la semplice presenza di un comando o di una copertura parziale non esonera il datore di lavoro dal rischio di contatto con organi in movimento
- Le protezioni devono impedire l’accesso a zone pericolose o arrestare automaticamente il movimento prima che il lavoratore possa entrare in contatto con parti mobili, secondo quanto previsto dall’allegato V del D.Lgs. 81/2008
- In caso di impossibilità tecnica di installare protezioni fisse, devono essere adottate altre misure di prevenzione equivalenti, come doppi comandi simultanei o dispositivi di blocco, per garantire livelli di sicurezza equivalenti
- La valutazione del rischio deve essere concreta e specifica per ciascuna attrezzatura e fase di lavoro, non generica o astratta
- La responsabilità penale del datore di lavoro sussiste anche se le precauzioni non erano previste da una norma testuale specifica: se la valutazione di rischio concreta indica pericoli eliminabili con strumenti adeguati, la loro omissione è colpa rilevante
Cassazione Penale, Sez. 4, 11 dicembre 2025, n. 3982
Infortunio sul lavoro e responsabilità del datore: irrilevanza della condotta imprudente del lavoratore in presenza di protezioni aggirabili del macchinario
Il fatto oggetto della sentenza
Un lavoratore, operaio specializzato assegnato a una mansione con utilizzo di trapano a colonna, stava effettuando un’operazione di foratura quando, per rimuovere il pezzo finito o agevolare la lavorazione, aggirava la protezione applicata al mandrino. In quel frangente la mano destra veniva attirata dalla punta in rotazione, provocando gravi lesioni personali.
Il macchinario era dotato di una schermatura protettiva, ma tale protezione risultava di dimensioni non idonee a impedire l’accesso alle zone pericolose e facilmente aggirabile senza bloccare reciprocamente il movimento dell’attrezzo. Il datore di lavoro fu ritenuto responsabile in primo e secondo grado per lesioni colpose aggravate.
In Cassazione la difesa sosteneva che l’evento fosse dovuto alla condotta imprudente del lavoratore, il quale avrebbe violato istruzioni, manuale operativo e procedure interne; di conseguenza la responsabilità datoriale sarebbe esclusa.
La Corte ha rigettato il ricorso, affermando che l’imprudenza del lavoratore non esclude la responsabilità del datore quando la macchina presenta protezioni aggirabili e il rischio non è stato efficacemente mitigato.
Punti chiave della sentenza
- Macchinario non adeguatamente protetto (artt. 70 e 71 D.Lgs. 81/2008): il datore di lavoro deve mettere a disposizione attrezzature conformi e sicure, in base alle norme generali di tutela e alle regole tecniche di protezione previste nel citato decreto
- Protezioni non aggirabili (Allegato V, punti 6.1 e 6.3 D.Lgs. 81/2008): gli elementi mobili con rischio di contatto devono essere dotati di protezioni o sistemi di blocco tali da impedire l’accesso alle zone pericolose e da interrompere il movimento quando la protezione viene aperta o rimossa
- Irrilevanza della condotta imprudente del lavoratore: la Corte ha ribadito che una condotta imprudente o negligente del lavoratore non è sufficiente a escludere il nesso causale quando il macchinario è intrinsecamente pericoloso e le protezioni sono facilmente aggirabili; l’evento cade nel rischio che il datore è tenuto a prevenire
- Prevedibilità ed evitabilità del rischio: il pericolo era ragionevolmente prevedibile, e il datore di lavoro avrebbe dovuto adottare misure tecniche adeguate per impedire l’accesso a zone pericolose o arrestare automaticamente il movimento del macchinario
Cosa imparare e ricordarsi
- La responsabilità penale del datore di lavoro sussiste anche se il lavoratore è imprudente o negligente, se l’attrezzatura presenta protezioni insufficienti o aggirabili e il rischio correlato non è stato eliminato
- Le protezioni devono essere reali ed efficaci, non solo formali, e tali da evitare che un operatore possa accedere alle zone pericolose senza interrompere automaticamente il movimento macchina
- La valutazione del rischio (DVR) deve includere tutte le fasi di uso della macchina, prevedendo sistemi di arresto e blocco che impediscano l’aggiramento delle protezioni anche in caso di comportamento imprudente
- Non basta fornire istruzioni o formazione: la sicurezza deve essere “built‑in” nella macchina e nei dispositivi di protezione, non facilmente eludibile durante l’uso normale o anomalo della stessa
Fonti
Olympus | Cassazione Penale – olympus.it