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Sentenze della Cassazione penale di aprile 2026

Sentenze della Cassazione penale di aprile 2026

Riportiamo di seguito le principali sentenze della Corte di Cassazione penale in materia di sicurezza sul lavoro. L’articolo offre un’analisi puntuale dei casi più rilevanti, con approfondimenti su responsabilità, prevenzione e obblighi normativi.

Cassazione Penale, Sez. 4, 28 aprile 2026, n. 15167

Infortunio durante l’uso di un tornio privo di adeguati dispositivi di sicurezza: confermata la responsabilità del datore e l’assenza di rischio eccentrico del lavoratore

 

Il fatto oggetto della sentenza

Un lavoratore, addetto all’utilizzo di un tornio industriale, subiva un grave infortunio mentre eseguiva una lavorazione su un pezzo meccanico.

Durante l’operazione, l’arto veniva agganciato o trascinato dagli organi rotanti della macchina, in assenza di adeguati sistemi di protezione nella zona di lavoro. L’istruttoria evidenziava che il tornio era privo di dispositivi idonei a impedire il contatto con le parti in movimento, come schermi o protezioni interbloccate.

Inoltre, non risultavano predisposte procedure operative sicure, né era stata effettuata una valutazione specifica dei rischi legati alle modalità concrete di utilizzo del macchinario.

Il datore di lavoro veniva condannato per lesioni colpose aggravate. In Cassazione si sosteneva che l’evento fosse dovuto a una condotta anomala del lavoratore, che si sarebbe esposto volontariamente al rischio.
La Corte ha rigettato il ricorso, escludendo la sussistenza di un rischio eccentrico e confermando la responsabilità datoriale.

 

Punti chiave della sentenza

  • Macchinario privo di adeguate protezioni (artt. 70 e 71 D.Lgs. 81/2008): il tornio non impediva il contatto con organi rotanti pericolosi
  • Valutazione dei rischi insufficiente (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008): mancava un’analisi delle modalità operative reali
  • Assenza di procedure di sicurezza (art. 15 D.Lgs. 81/2008): non erano definite regole operative per evitare il contatto con parti in movimento
  • Esclusione del rischio eccentrico: la condotta del lavoratore rientrava nelle normali modalità di lavoro
  • Responsabilità del datore di lavoro: l’evento è conseguenza della mancata adozione di misure tecniche e organizzative adeguate

 

Cosa imparare e ricordarsi

  • I torni devono essere dotati di protezioni efficaci contro il contatto con organi rotanti
  • La valutazione dei rischi deve considerare le modalità operative reali
  • Devono essere definite procedure di lavoro sicure per ogni fase
  • Il comportamento del lavoratore non è eccentrico se rientra nelle attività previste
  • L’assenza di misure tecniche adeguate comporta responsabilità del datore di lavoro

Cassazione Penale, Sez. 4, 10 aprile 2026, n. 13302

Infortunio durante la pulizia di un macchinario a causa di una prassi diffusa di manomettere il sistema di sicurezza. Responsabilità del dirigente nominato institore

 

Il fatto oggetto della sentenza

Un lavoratore, addetto alla pulizia di un macchinario industriale, riportava gravi lesioni mentre interveniva sull’impianto durante una fase operativa.

L’infortunio si verificava perché il lavoratore operava con la macchina in funzione o comunque senza che i dispositivi di sicurezza impedissero l’accesso alle parti pericolose, in quanto tali sistemi risultavano manomessi o disattivati.

Dall’istruttoria emergeva che la manomissione dei dispositivi non era episodica, ma costituiva una prassi diffusa e tollerata, adottata per velocizzare le operazioni di pulizia e produzione.

Il soggetto apicale dell’organizzazione, qualificato come dirigente con funzioni di institore, veniva ritenuto responsabile per lesioni colpose aggravate, in quanto titolare di poteri gestionali e organizzativi.
La Cassazione ha confermato la responsabilità, evidenziando il ruolo centrale del dirigente nella gestione della sicurezza aziendale.

 

Punti chiave della sentenza

  • Manomissione dei sistemi di sicurezza (artt. 70 e 71 D.Lgs. 81/2008): i dispositivi risultavano inefficaci perché disattivati o aggirati
  • Prassi aziendale contra legem: la condotta era diffusa e tollerata, indice di una carenza organizzativa
  • Responsabilità del dirigente (art. 18 D.Lgs. 81/2008): il soggetto con poteri gestionali è tenuto a garantire l’effettiva applicazione delle misure di sicurezza
  • Obbligo di vigilanza e controllo (artt. 18 e 19 D.Lgs. 81/2008): mancavano verifiche sull’uso corretto dei dispositivi
  • Prevedibilità del rischio: l’intervento su macchine con protezioni disattivate espone a rischi tipici e noti

 

Cosa imparare e ricordarsi

  • La manomissione dei dispositivi di sicurezza è una violazione grave e spesso indice di un problema organizzativo
  • Le prassi operative di fatto prevalgono sulle regole scritte nella valutazione della responsabilità
  • Il dirigente con poteri gestionali risponde direttamente se non garantisce l’effettiva sicurezza
  • È necessario un sistema di controllo attivo sull’uso dei dispositivi di protezione
  • Le attività di pulizia devono essere svolte solo a macchina ferma e in condizioni di sicurezza

 

Fonti

Olympus | Cassazione Penale – olympus.it

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