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Sentenze della Cassazione penale di settembre 2026

Sentenze della Cassazione penale di settembre 2026

Riportiamo di seguito le principali sentenze della Corte di Cassazione penale in materia di sicurezza sul lavoro. L’articolo offre un’analisi puntuale dei casi più rilevanti, con approfondimenti su responsabilità, prevenzione e obblighi normativi.

Cassazione Penale, Sez. 4, 14 settembre 2026, n. 33556

Infortunio del lavoratore durante la pulizia dell’impastatrice: la condotta imprudente del lavoratore non interrompe il nesso causale se il macchinario presenta dispositivi di sicurezza manomessi

 

Il fatto oggetto della sentenza

Un lavoratore impiegato in un laboratorio artigianale di produzione e vendita di pasta fresca riportava gravi lesioni al braccio destro durante la pulizia di un’impastatrice. Dopo aver lavorato l’impasto, inseriva la mano nella vasca della macchina e veniva agganciato dagli organi meccanici in movimento, che trascinavano l’arto nel meccanismo interno.

L’impastatrice era dotata di un dispositivo di sicurezza che avrebbe dovuto interrompere l’alimentazione elettrica all’apertura del coperchio, impedendo il funzionamento degli organi in movimento. Gli accertamenti tecnici evidenziavano, tuttavia, che il sistema era stato manomesso, rendendo possibile l’infortunio.

La difesa sosteneva che il lavoratore, pur avendo ricevuto una formazione specifica, non avesse scollegato l’alimentazione elettrica prima di procedere alla pulizia e che tale comportamento dovesse interrompere il nesso causale. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del datore di lavoro, confermando la condanna: la condotta imprudente del lavoratore non esclude la responsabilità datoriale quando l’infortunio è reso possibile dalla manomissione dei dispositivi di sicurezza.

 

Punti chiave della sentenza

  • Dispositivi di sicurezza manomessi: il sistema di interblocco avrebbe dovuto impedire il funzionamento della macchina con il coperchio aperto. La sua alterazione ha costituito una causa determinante dell’infortunio
  • Condotta imprudente non abnorme: la pulizia dell’impastatrice rientrava nelle mansioni del lavoratore e quindi nell’area di rischio che il datore era tenuto a governare
  • Obbligo di manutenzione e sicurezza (art. 71 D.Lgs. 81/2008): il datore deve mantenere le attrezzature in condizioni di sicurezza e garantirne l’utilizzo secondo le istruzioni d’uso
  • Formazione non sufficiente a escludere la responsabilità: aver istruito il lavoratore a scollegare la macchina non esonera il datore dall’obbligo di assicurare l’efficienza delle protezioni
  • Prassi pericolose da prevenire: il datore deve impedire che manomissioni e modalità operative scorrette diventino prassi tollerate in azienda

 

Cosa imparare e ricordarsi

  • I dispositivi di sicurezza devono essere sempre efficienti e non manomessi: la formazione non può sostituire le protezioni tecniche
  • La pulizia e la manutenzione devono essere svolte con macchina arrestata e fonti di energia isolate, secondo procedure sicure
  • Il datore deve controllare che le attrezzature siano mantenute in condizioni di sicurezza e intervenire sulle eventuali alterazioni
  • La condotta imprudente del lavoratore non interrompe automaticamente il nesso causale se rimane collegata alle mansioni e al rischio lavorativo
  • Le aziende devono contrastare concretamente le prassi pericolose, anche quando i lavoratori hanno ricevuto istruzioni corrette

Fonti

Olympus | Cassazione Penale – olympus.it

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